
Le agevolazioni sull'abitazione: detraibilità delle spese per l'eliminazione delle barriere
Oltre al beneficio previsto per tutti i contribuenti relativamente alle ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%), è possibile, in alternativa, accedere alla detrazione del 19%. Questa comporta minori vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere fatta valere in un'unica quota, anziché le cinque o le dieci quote annuali previste per la detraibilità del 36%. Come si comprenderà, è un'opportunità meno conveniente, ma non comporta comunicazioni preventive, né particolari condizioni da rispettare.Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve disporre delle fatture, ricevute o quietanze relative alla spesa e deve essere in grado di dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico.
Agevolazioni sull'abitazione: l'IVA al 10%
E' stata prorogata, dalla Legge Finanziaria per il 2002 l'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2000 che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati destinati ad uso abitativo privato. L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio che abbiamo elencato sopra. A questo proposito un decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 ha precisato che l'IVA agevolata si applica solo per i seguenti prodotti, definiti "beni significativi": ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura.Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).
Eliminazione barriere architettoniche: IVA agevolata
La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale della disposizione.Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”: l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura, emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)”.Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”. Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.
La normativa completa è disponibile su handylex.org alla voce Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione