In merito alla decisione del Giudice Sportivo sulla gara Ovidiana Sulmona–San Salvo, L’ASD Ovidiana Sulmona esprime profondo sconcerto per la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 23 dell’8 ottobre 2026, che ha disposto la ripetizione della gara Ovidiana Sulmona–San Salvo, conclusasi sul campo con il risultato di 5-3.
La società ritiene la pronuncia giuridicamente discutibile e, per certi versi, paradossale. La questione riguarda il preannuncio di ricorso presentato dal San Salvo, privo di sottoscrizione.
La decisione impugnata appare non soltanto in contrasto con principi già affermati dal Collegio di Garanzia del CONI, ma in antitesi con la giurisprudenza sportiva nazionale.
Ne deriva una situazione difficilmente comprensibile, nella quale casi regolati dai medesimi principi rischiano di ricevere esiti diametralmente opposti, creando una disomogeneità, evidente ed inaccettabile, nell’applicazione delle regole.
Non si tratta di un cavillo, ma del rispetto uniforme dei requisiti che disciplinano l’accesso alla giustizia sportiva.
L’ASD Ovidiana Sulmona comunica, quindi, di aver dato incarico al proprio Avvocato di proporre reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale.
Nel pieno rispetto degli organi di giustizia sportiva, l’ASD Ovidiana Sulmona tutelerà i propri diritti in tutte le sedi previste dall’ordinamento sportivo, chiedendo coerenza nell’applicazione delle norme e rispetto dei principi già affermati. Non è accettabile che una decisione si ponga in totale antitesi con la giurisprudenza nazionale.
ASD OVIDIANA SULMONA




